Il
Sindaco ha premesso che:
1.
la
procedura per il piano di riordino territoriale prevede che, entro il 16 febbraio
2015 ( 45 giorni
dall’entrata in vigore della legge), la Giunta Regionale formuli una proposta
di piano con indicazione dei confini delle nuove aggregazioni di Communi.
2.
Entro
60 giorni ( 16 aprile
) dalla pubblicazione della relativa deliberazione, i Comuni, con
deliberazione consigliare motivata, possono:
·
chiedere
un’aggregazione diversa, qualora adiacenti ad essa oppure qualora adiacenti a
Comuni con essa confinanti che, a loro volta, abbiano richiesto lo spostamento;
·
comunicare
la decisione di non aderire al alcuna aggregazione, qualora essi abbiano una
popolazione superiore a 5.000 abitanti ( o 3.000 se appartenenti a Comunità
montane), sulla base di una relazione nella quale venga declinata la
sostenibilità dell’esercizio in forma singola delle funzioni di cui la legge
prevede l’esercizio in forma associata, nonostante la riduzione bel 30% delle
risorse destinate dalla Regione al finanziamento dei bilanci.
3.
Nei
successivi 45 giorni,
la Giunta regionale, acquisite le predette richieste e comunicazioni, verificata
la sussistenza dei requisiti demografici che determinano la facoltatività o
meno dell’adesione alle Unioni e tenuto conto dei criteri predeterminati dalla
legge, approva il Piano di riordino territoriale, che contiene la delimitazione
geografica definitiva delle Unioni territoriali intercomunali e l’elencazione
dei Comuni che non vi aderiscono.
Poiché può accadere che l’accoglimento
delle opzioni dei Comuni comporti l’impossibilità di rispettare tutti i criteri
che presiedono la formazione del Piano, la legge prevede che alcuni di essi
(contiguità territoriale, limite demografico minimo e compatibilità con il
territorio delle Aziende per l’assistenza sanitaria) siano derogabili e che la
Giunta regionale possa prescinderne in sede di approvazione del Piano
definitivo, fornendo adeguata motivazione.
4.
La
costituzione delle unioni territoriali comunali avverrà una volta approvato in
via definitiva il Piano di riordino territoriale, i Comuni1 avviano il procedimento
per la costituzione delle Unioni, che non si discosta, tranne che per alcuni aspetti,
da quello previsto per la costituzione delle Unioni di Comuni disciplinate dal
TUEL.
La legge si limita a stabilire il
termine dell’1 ottobre 2015 (articolo 7, comma 1) entro il quale le Unioni debbono essere
costituite e non disciplina nel dettaglio le decorrenze per le varie fasi di costituzione
e formazione degli organi: ciò implica che sia fondamentale che le amministrazioni
comunali attuino tempestivamente le diverse fasi ad esse spettanti al fine di giungere
in tempo utile alla costituzione delle Unioni. La procedura di costituzione
delle Unioni prevede che il Sindaco del Comune con il maggior numero di
abitanti di ciascuna costituenda Unione convochi la Conferenza dei Sindaci, la
quale predispone una proposta di atto costitutivo e di statuto che i singoli consigli comunali dovranno
approvare entro 90 giorni dal ricevimento delle proposta.
La mancata approvazione dell’atto
costitutivo e dello statuto, da parte di ciascun consiglio comunale, entro il
termine di 90 giorni, comporta l’esercizio del potere sostitutivo da parte della
Regione, mediante la nomina di
uno o più commissari ad acta che si sostituiscono agli enti inadempienti
nell’adozione degli atti obbligatori.
Successivamente all’espletamento di
tali compiti, il Sindaco del Comune più popoloso trasmette lo statuto, divenuto
definitivo, alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e
coordinamento delle riforme, ne cura la pubblicazione nel BUR e convoca
l’Assemblea (vedi articolo 13 più sotto), formata da tutti i Sindaci dei Comuni
aderenti all’Unione, per l’elezione del Presidente dell’Unione.
Art. 13 Assemblea
10. L’Assemblea delibera, in particolare,
in ordine ai seguenti atti:
a) modifiche statutarie;
b) regolamenti;
c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti
consuntivi;
d) atti di programmazione e di pianificazione;
e) organizzazione e concessione di pubblici servizi,
affidamento di attività di servizi
mediante convenzione;
f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi di competenza dell’Unione;
g) Piano dell’Unione;
h) elezione e sfiducia del Presidente,
nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca del Collegio dei
revisori;
i) indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende
e istituzioni;
j) modalità di esercizio delle forme di
controllo interno;
k) acquisti, alienazioni e permute
immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio
immobiliare dell’Unione, appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in altri atti dell’Assemblea o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza dell’Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli
organi burocratici;
l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti
espressamente in altri atti dell’Assemblea.
L’Assemblea dell’Unione vota le
proposte di deliberazione, sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle
stesse. Decorso il predetto termine, l’Assemblea delibera prescindendo dai
pareri.
A decorrere dall’1 gennaio 2016, deve essere approvato il Piano dell’Unione che ha valenza triennale (Art. 17) e si devono esercitare alcune
funzioni comunali a “scelta” in forma associata fissando la decorrenza
dell’1 gennaio 2017 per
l’esercizio delle restanti funzioni. Quanto
alle decorrenze previste per l’esercizio delle funzioni provinciali da parte
dei Comuni e della Regione, l’articolo 32, commi 3 e 4 della legge individua la data dell’1
luglio 2016.
E dichiara al Consiglio quanto
segue:
L’attuazione di questa riforma
territoriale obbliga tutti noi a fare le dovute riflessioni e considerazioni,
che toccano gli aspetti politici, sociali, economici, amministrativi,
giuridici, etici e morali della nostra Comunità.
In questa riflessione, come Sindaco, mi
sento particolarmente coinvolto e impegnato, in quanto, oltre che a rispondere
secondo coscienza al ruolo che sto svolgendo, sento sempre più fortemente di
onorare il giuramento fatto, in base all’art. 54 della Costituzione, di essere
fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi.
Pertanto, prima di giungere a qualsiasi
tipo di conclusione ho cercato di approfondire e studiare la legge, di
presenziare a tutti i convegni e assemblee sul tema, di confrontarmi e di avere
incontri chiarificatori il più possibile con tutti gli amministratori in
particolar modo con i colleghi Sindaci.
Desidero fortemente sottolineare che
tutte le mie riflessioni e decisioni non sono state condizionate da alcun schieramento
politico/partitico
ma dettate dall’ obbligo, civile e
morale, di difendere la possibilità di tutti di portare un contributo nella
gestione della “cosa pubblica” anche stando fuori dal sistema dei partiti
organizzati come le “vere” liste civiche ad una delle quali anch’io appartengo.
In detto contesto ho maturato queste
valutazioni e le conseguenti decisioni:
La prima valutazione è quella
giuridica:
la legge 26 in quanto tale va
rispettata e adottata, pertanto, con i Sindaci del Medio Friuli abbiamo deciso
di essere adempienti e di lavorare per essere pronti nel rispetto delle
scadenze imposte, di essere propositivi e di adoperarci per migliorare, con
delle proposte concrete, tutte le criticità e incoerenza della legge 26 per
garantire i servizi, senza aumentare i disagi nella speranza di limitare le
ricadute negative ai nostri
cittadini.
Con questo clima, rispettando anche con
“laicità” le posizioni che ogni singola A.C. intente adottare nei confronti
della legge 26, è stata istituita un Assemblea dei Sindaci permanente che si
incontra settimanalmente.
La seconda è quella di ordine
amministrativo, morale e etico:
la legge 26, oltre a non essere chiara
su quelli che dovrebbero essere i vantaggi per i nostri cittadini in
riferimento alla qualità, efficienza ed efficacia e alla modalità che dovremmo
erogare loro i servizi e ai risparmi che le amministrazioni dovranno ottenere,
pena, dopo tre anni, una decurtazione dei finanziamenti regionali, decreta
la fine un processo democratico
partecipativo e rappresentativo, delegittimando di fatto il Consiglio Comunale, i Consiglieri Comunali e il
Sindaco, che sono stati eletti dal
Popolo Sovrano.
Infatti questa legge non rispetta i
seguenti articoli della Costituzione:
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
ART. 5.
La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i
metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
ART. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi
con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La
legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
Tralasciando anche gli obblighi
internazionali dello Stato, condivisi e sottoscritti dallo Stato Italiano a
Strasburgo il 23 settembre 1987 nella “CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI”
Non avendo potuto, come i miei colleghi
Sindaci, aprire un auspicato dialogo con la Regione FVG né prima né dopo
l’approvazione della legge, per avviare un confronto sereno, partecipativo e
costruttivo finalizzato esclusivamente al miglioramento della legge, ho deciso,
come altri Sindaci che l’unica via legittima e percorribile fosse quella di
fare ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale a tutela degli
interessi del Comune.
Essendo questa una decisione giuntale,
ho provveduto ad informare la giunta con cui è stata condivisa la scelta da
adottare.
Avremmo comunque voluto coinvolgere e
informare il Consiglio Comunale prima, ma le tempistiche e i termini perentori
per la presentazione del ricorso
non ce l’hanno permesso,
Pertanto prima di procedere con la
deliberazione giuntale Numero 24 del 23-03-2015
avente per Oggetto: “RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL FRIULI VENEZIA GIULIA PER L’IMPUGNAZIONE DI TUTTI GLI ATTI EPROVVEDIMENTI
ATTUATIVI DELLA L.R. 26/2014,
ADOTTATI DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA”, ho convocato
urgentemente i Capi Gruppo Consiliari per illustrare loro esattamente lo stato
di fatto, in particolar modo l’impossibilità di convocare una seduta del
Consiglio Comunale prima della delibera di giunta, impegnandomi a informare e a
coinvolgere il Consiglieri Comunali nel primo Consiglio utile.
Sento di ringraziare formalmente i
gruppi consiliari per la loro attiva partecipazione e apprezzamento per
l’immediato coinvolgimento, dove i gruppi di “Coltiviamo il futuro” e
“Tradizione e futuro” hanno espresso fin da subito la loro formale condivisione
e appoggio anche per i provvedimenti da impugnare, mentre il gruppo “Si può
fare”, ha richiesto ulteriore tempo per fare gli approfondimenti del caso.
Desidero concludere questa mia
comunicazione auspicando che il Consiglio Comunale, inteso proprio come luogo
della rappresentanza democratica della sovranità dei nostri cittadini, si
esprima, in modo forte ed univoco su una questione che riguarda la
partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative.
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