martedì 14 aprile 2015

UTI - LA POSIZIONE DEL SINDACO E DEL GRUPPO


Come anticipato nel post precedente pubblichiamo un ampio estratto dell'intervento di Roberto Gorza in Consiglio Comunale:

Il Sindaco ha premesso che:

1.             la procedura per il piano di riordino territoriale prevede che, entro il 16 febbraio 2015 ( 45 giorni dall’entrata in vigore della legge), la Giunta Regionale formuli una proposta di piano con indicazione dei confini delle nuove aggregazioni di Communi.

2.            Entro 60 giorni ( 16 aprile ) dalla pubblicazione della relativa deliberazione, i Comuni, con deliberazione consigliare motivata, possono:
 ·               chiedere un’aggregazione diversa, qualora adiacenti ad essa oppure qualora adiacenti a Comuni con essa confinanti che, a loro volta, abbiano richiesto lo spostamento;
·               comunicare la decisione di non aderire al alcuna aggregazione, qualora essi abbiano una popolazione superiore a 5.000 abitanti ( o 3.000 se appartenenti a Comunità montane), sulla base di una relazione nella quale venga declinata la sostenibilità dell’esercizio in forma singola delle funzioni di cui la legge prevede l’esercizio in forma associata, nonostante la riduzione bel 30% delle risorse destinate dalla Regione al finanziamento dei bilanci.

3.            Nei successivi 45 giorni, la Giunta regionale, acquisite le predette richieste e comunicazioni, verificata la sussistenza dei requisiti demografici che determinano la facoltatività o meno dell’adesione alle Unioni e tenuto conto dei criteri predeterminati dalla legge, approva il Piano di riordino territoriale, che contiene la delimitazione geografica definitiva delle Unioni territoriali intercomunali e l’elencazione dei Comuni che non vi aderiscono.
Poiché può accadere che l’accoglimento delle opzioni dei Comuni comporti l’impossibilità di rispettare tutti i criteri che presiedono la formazione del Piano, la legge prevede che alcuni di essi (contiguità territoriale, limite demografico minimo e compatibilità con il territorio delle Aziende per l’assistenza sanitaria) siano derogabili e che la Giunta regionale possa prescinderne in sede di approvazione del Piano definitivo, fornendo adeguata motivazione.

4.            La costituzione delle unioni territoriali comunali avverrà una volta approvato in via definitiva il Piano di riordino territoriale, i Comuni1 avviano il procedimento per la costituzione delle Unioni, che non si discosta, tranne che per alcuni aspetti, da quello previsto per la costituzione delle Unioni di Comuni disciplinate dal TUEL.
La legge si limita a stabilire il termine dell’1 ottobre 2015 (articolo 7, comma 1) entro il quale le Unioni debbono essere costituite e non disciplina nel dettaglio le decorrenze per le varie fasi di costituzione e formazione degli organi: ciò implica che sia fondamentale che le amministrazioni comunali attuino tempestivamente le diverse fasi ad esse spettanti al fine di giungere in tempo utile alla costituzione delle Unioni. La procedura di costituzione delle Unioni prevede che il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione convochi la Conferenza dei Sindaci, la quale predispone una proposta di atto costitutivo e di statuto che i singoli consigli comunali dovranno approvare entro 90 giorni dal ricevimento delle proposta.

La mancata approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto, da parte di ciascun consiglio comunale, entro il termine di 90 giorni, comporta l’esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione, mediante la nomina di uno o più commissari ad acta che si sostituiscono agli enti inadempienti nell’adozione degli atti obbligatori.

Successivamente all’espletamento di tali compiti, il Sindaco del Comune più popoloso trasmette lo statuto, divenuto definitivo, alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, ne cura la pubblicazione nel BUR e convoca l’Assemblea (vedi articolo 13 più sotto), formata da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione, per l’elezione del Presidente dell’Unione.

Art. 13 Assemblea
10. L’Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:
a) modifiche statutarie;
b) regolamenti;
c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
d) atti di programmazione e di pianificazione;
e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività di  servizi mediante convenzione;
f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell’Unione;
g) Piano dell’Unione;
h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca del Collegio dei revisori;
i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende
e istituzioni;
j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
k) acquisti, alienazioni e permute immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell’Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell’Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell’Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;
l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell’Assemblea.

L’Assemblea dell’Unione vota le proposte di deliberazione, sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l’Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

A decorrere dall’1 gennaio 2016, deve essere approvato il Piano dell’Unione che ha valenza triennale  (Art. 17) e si devono esercitare alcune funzioni comunali a “scelta” in forma associata  fissando la decorrenza dell’1 gennaio 2017 per l’esercizio delle restanti funzioni. Quanto alle decorrenze previste per l’esercizio delle funzioni provinciali da parte dei Comuni e della Regione, l’articolo 32, commi 3 e 4 della legge individua la data dell’1 luglio 2016.


E dichiara al Consiglio quanto segue:

L’attuazione di questa riforma territoriale obbliga tutti noi a fare le dovute riflessioni e considerazioni, che toccano gli aspetti politici, sociali, economici, amministrativi, giuridici, etici e morali della nostra Comunità.

In questa riflessione, come Sindaco, mi sento particolarmente coinvolto e impegnato, in quanto, oltre che a rispondere secondo coscienza al ruolo che sto svolgendo, sento sempre più fortemente di onorare il giuramento fatto, in base all’art. 54 della Costituzione, di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi.

Pertanto, prima di giungere a qualsiasi tipo di conclusione ho cercato di approfondire e studiare la legge, di presenziare a tutti i convegni e assemblee sul tema, di confrontarmi e di avere incontri chiarificatori il più possibile con tutti gli amministratori in particolar modo con i colleghi Sindaci.

Desidero fortemente sottolineare che tutte le mie riflessioni e decisioni non sono state condizionate da alcun schieramento politico/partitico
ma dettate dall’ obbligo, civile e morale, di difendere la possibilità di tutti di portare un contributo nella gestione della “cosa pubblica” anche stando fuori dal sistema dei partiti organizzati come le “vere” liste civiche ad una delle quali anch’io appartengo.

In detto contesto ho maturato queste valutazioni e le conseguenti decisioni:

La prima valutazione è quella giuridica:

la legge 26 in quanto tale va rispettata e adottata, pertanto, con i Sindaci del Medio Friuli abbiamo deciso di essere adempienti e di lavorare per essere pronti nel rispetto delle scadenze imposte, di essere propositivi e di adoperarci per migliorare, con delle proposte concrete, tutte le criticità e incoerenza della legge 26 per garantire i servizi, senza aumentare i disagi nella speranza di limitare le ricadute negative  ai nostri cittadini.
Con questo clima, rispettando anche con “laicità” le posizioni che ogni singola A.C. intente adottare nei confronti della legge 26, è stata istituita un Assemblea dei Sindaci permanente che si incontra settimanalmente.


La seconda è quella di ordine amministrativo, morale e etico:

la legge 26, oltre a non essere chiara su quelli che dovrebbero essere i vantaggi per i nostri cittadini in riferimento alla qualità, efficienza ed efficacia e alla modalità che dovremmo erogare loro i servizi e ai risparmi che le amministrazioni dovranno ottenere, pena, dopo tre anni, una decurtazione dei finanziamenti regionali, decreta la fine un processo democratico partecipativo e rappresentativo, delegittimando  di fatto il Consiglio Comunale, i Consiglieri Comunali e il Sindaco, che sono stati  eletti dal Popolo Sovrano.

Infatti questa legge non rispetta i seguenti articoli della Costituzione:

PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.

ART. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
ART. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi
con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.

Tralasciando anche gli obblighi internazionali dello Stato, condivisi e sottoscritti dallo Stato Italiano a Strasburgo il 23 settembre 1987 nella “CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI”



Non avendo potuto, come i miei colleghi Sindaci, aprire un auspicato dialogo con la Regione FVG né prima né dopo l’approvazione della legge, per avviare un confronto sereno, partecipativo e costruttivo finalizzato esclusivamente al miglioramento della legge, ho deciso, come altri Sindaci che l’unica via legittima e percorribile fosse quella di fare ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale a tutela degli interessi del Comune.

Essendo questa una decisione giuntale, ho provveduto ad informare la giunta con cui è stata condivisa la scelta da adottare.

Avremmo comunque voluto coinvolgere e informare il Consiglio Comunale prima, ma le tempistiche e i termini perentori per la presentazione del ricorso
non ce l’hanno permesso,

Pertanto prima di procedere con la deliberazione giuntale Numero 24 del 23-03-2015 avente per Oggetto: “RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA PER L’IMPUGNAZIONE DI TUTTI GLI ATTI EPROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA L.R.  26/2014, ADOTTATI DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA”, ho convocato urgentemente i Capi Gruppo Consiliari per illustrare loro esattamente lo stato di fatto, in particolar modo l’impossibilità di convocare una seduta del Consiglio Comunale prima della delibera di giunta, impegnandomi a informare e a coinvolgere il Consiglieri Comunali nel primo Consiglio utile.

Sento di ringraziare formalmente i gruppi consiliari per la loro attiva partecipazione e apprezzamento per l’immediato coinvolgimento, dove i gruppi di “Coltiviamo il futuro” e “Tradizione e futuro” hanno espresso fin da subito la loro formale condivisione e appoggio anche per i provvedimenti da impugnare, mentre il gruppo “Si può fare”, ha richiesto ulteriore tempo per fare gli approfondimenti del caso.

Desidero concludere questa mia comunicazione auspicando che il Consiglio Comunale, inteso proprio come luogo della rappresentanza democratica della sovranità dei nostri cittadini, si esprima, in modo forte ed univoco su una questione che riguarda la partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative.


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