domenica 4 maggio 2014

LE REGOLE VALGONO A MAJANO COME A MORSANO.

Premesso che non abbiamo segnalato la cosa prima per permettere agli avversari di fare la campagna che vogliono fare, nel modo che ritengono opportuno, stupisce però che un politico di lungo corso, già assessore e vice-sindaco a Majano non conosca le normative sulle affissioni elettorali.
Ci si può candidare per salvare il paese dal pessimo stato in cui noi lo abbiamo portato, come il medesimo ha sostenuto oggi al Messaggero Veneto, ma sarà il caso di farlo rispettando le regole, vigenti da decenni:


LA PROPAGANDA ELETTORALE: NORMATIVA E SPAZI DI AFFISSIONE 
Le norme che regolano la propaganda elettorale per le elezioni comunali sono le seguenti: - Legge 25 marzo 1993, n, 81 (elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale); 
- Legge 4 aprile 1956, n. 212 (nonne per la disciplina della propaganda elettorale); 
- Legge 10 dicembre 1993, n, 515, artt. 1,6,17,18,19 e 20 (disciplina delle campagne 
elettorali per le elezioni politiche); 
- Legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di infonnazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica). 



Propaganda elettorale diretta: 
Dal 30° giorno antecedente le elezioni la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n, 212. 


Siamo consci dello sforzo profuso dai nostri avversari per portare a termine questa campagna nel modo migliore ma, per evitare di "pedalare" contromano, ricordiamo che:

Volantinaggio: 
Dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico. 
E' invece ammessa la distribuzione dei volantini, consegnandoli nelle mani dei passanti o inserendoli nelle buche delle lettere, salva la richiesta di autorizzazione relativa all'eventuale occupazione del suolo pubblico, in presenza di postazioni fisse. Anche i volantini devono riportare il nominativo del committente responsabile. 


Da tale fattispecie non si evince che i tergicristallo delle auto siano consentiti, tantomeno lasciare santini negli esercizi commerciali, nessuna indicazione invece in merito ai dispositivi sostitutivi delle monete per i carrelli dei supermercato, probabilmente i commercianti di Castions, notoriamente tutti dotati di tali attrezzature di ausilio alla spesa, apprezzeranno.

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